Lo scorso 30 giugno è arrivata una riforma attesa da ben 10 anni. Il Decreto Legislativo 149/2022 ha introdotto nel nostro ordinamento, la nuova riforma del condominio.
Una riforma, questa, che dovrebbe servire a snellire e a semplificare diversi procedimenti soprattutto quelli riguardanti la mediazione in caso di conflitti. Inoltre conferisce maggiore autonomia alla figura dell’amministratore ed ambisce a migliorare le dinamiche di vita nei condomini italiani. Vediamo quali sono le principali novità della nuova riforma:
🔺La figura dell’amministratore
Oggi più che mai, la figura dell’amministratore di condominio è determinante nella vita condominiale, ecco perché la riforma ne rafforza il ruolo soprattutto attraverso l’introduzione dell’obbligatorietà della mediazione.
Infatti, in precedenza l’amministratore poteva assumere questo ruolo solo se preventivamente approvato dall’assemblea con un voto di maggioranza, ora con con la riforma il ruolo di mediatore andrà automaticamente al professionista.
🔺Lavori straordinari e fondo speciale
Per quanto riguarda i lavori straordinari di piccola entità, non è previsto uno specifico quorum; si applica, dunque, una deliberazione a maggioranza semplice, la metà dei presenti nel caso in cui rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Se parliamo invece di grossi lavori, occorre il consenso della maggioranza dei presenti alla riunione e che rappresentino almeno 500 millesimi, ossia il 50% del valore dell’immobile intero. Inoltre, la riforma del condominio ha stabilito che, quando la maggioranza delibera dei lavori straordinari (di ristrutturazione o di innovazione) é necessaria la creazione di un fondo speciale di importo pari al costo del lavoro. Se quindi per esempio, il preventivo di un’impresa ammonta a 10.000 euro, l’assemblea deve creare un fondo speciale di tale importo.
🔺Animali domestici
Grazie alla nuova riforma Il regolamento condominiale non può più vietare la presenza degli animali in condominio. Naturalmente occorre seguire delle regole di buon senso, per tutelare il decoro, la pulizia del condominio e la sicurezza… come per esempio pulire sempre gli spazi comuni sporcati dall’animale e, in caso di animali ritenuti pericolosi, far indossare loro la museruola.
🔺Morosità e solidarietà sussidiaria
Con la nuova riforma é stato introdotto il principio della “solidarietà sussidiaria”: con l’entrata in vigore della legge é previsto che, se un condominio non paga la sua rata condominiale, essa può gravare sugli altri proprietari anche quelli in regola con i pagamenti.
Ogni condominio contribuirà al debito in base alla proprie tabelle millesimali e comunque sono stati introdotti degli espedienti per prevenire questa situazione.
Attenzione!
Ad ogni modo, l’amministratore è obbligato ad agire in giudizio verso i condomini morosi entro e non oltre i sei mesi dalla chiusura della gestione condominiale, a meno che l’assemblea decida di non procedere.
🔺Condomini minimi
Con la riforma del condominio se il numero di condomini non supera gli otto, non è più obbligatorio nominare un amministratore (prima ne bastavano cinque)
Attenzione, però! Il condominio “minimo” deve comunque dotarsi di codice fiscale e ovviamente non può sottrarsi agli obblighi legali o alle responsabilità civili e penali.
🔺Abbattimento barriere architettoniche
L’accessibilità delle parti comuni a tutti i condomini, anziani e disabili compresi, riveste grande importanza nel condominio. Tuttavia, la riforma ha aumentato il quorum necessario per deliberare l’abbattimento di barriere architettoniche.
Mentre prima bastava un terzo dei presenti in assemblea, ora con la riforma é necessaria almeno la metà dei presenti alla riunione e che costituiscano almeno il 50% del valore millesimale dell’immobile intero (sia in prima che seconda convocazione assembleare).
🔺Cambio destinazione d’uso parti comuni
La modifica d’uso delle parti comuni deve essere deliberata dall’assemblea dei condomini con una maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti e di almeno i 4/5 del valore dell’edificio. La riforma ha quindi previsto un quorum più alto rispetto a quelli ordinari.
🔺Altre novità
• Serviranno nove condomini, e non più cinque, per l’obbligatorietà di avere un amministratore il quale potrà restare in carica due anni e per la sua revoca non occorre più la maggioranza dei condomini ma anche che sia un solo condomino a ricorrere.
• Ogni condomino può staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato se questo non crea dei disagi agli altri proprietari. Attenzione, però, Il singolo condomino può farlo solo se lo prevedono le leggi regionali, provinciali o comunali.
• È possibile inoltre istallare parabole e pannelli solari nelle parti comuni senza l’approvazione dell’assemblea, a condizione che non si intacchi il decoro dell’immobile.