A quali sanzioni va incontro chi abbandona dei rifiuti in un’area comune e quale potrebbe essere la responsabilità del condominio
Avv. Marco Borriello – Foro di Nola
Differenziare i rifiuti non è più una scelta o un’opportunità, ma è diventato un obbligo. In ogni famiglia, tutti i componenti della stessa, compresi i figli minori, conoscono a quale categoria appartiene l’involucro da buttare e in quale contenitore dedicato bisogna gettarlo.
Siamo, altresì, informati del calendario della raccolta, cioè delle giornate in cui si ritirano i rifiuti organici o quelli indifferenziati, e sappiamo, infine, in quali orari il sacchetto va posto all’esterno della nostra abitazione.
Siamo, infine, consapevoli che la violazione delle predette regole comporterebbe una multa.
In un contesto come quello appena descritto, dove la raccolta dei rifiuti è, rigorosamente, regolata, si può ben immaginare quanto sia, oltremodo, illegale l’abbandono indiscriminato della spazzatura; una circostanza, purtroppo, molto ricorrente soprattutto nei luoghi pubblici (ad esempio, nelle strade secondarie), ma che può verificarsi anche all’interno di un condominio.
Quindi, poiché gli scostumati e gli incivili possono abbondare anche nel contesto abitativo che ci circonda, con questa pubblicazione si vuole approfondire il tema delle conseguenze per questo spiacevolissimo fenomeno.
Pertanto le domande a cui si risponde sono le seguenti: quali sono le sanzioni per chi abbandona i rifiuti in condominio? Quali rimedi o deterrenti potrebbero essere assunti per evitare l’abbandono dei rifiuti in condominio?
Abbandono rifiuti in condominio: le sanzioni di legge
La legge in materia (Art. 192 D.lvo 152/2006) vieta l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti. Il successivo art. 255 della stessa legge, esplicitamente, afferma che «chiunque…abbandona o deposita rifiuti…..è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».
Pertanto, se qualche proprietario del fabbricato decide di abbandonare, indiscriminatamente, alcuni rifiuti in un’area condominiale, la denuncia dettagliata alle autorità competenti da parte degli altri condomini, testimoni dell’accaduto, dovrebbe essere sufficiente a perseguire, amministrativamente parlando, il responsabile.
Abbandono rifiuti in condominio: le conseguenze per il fabbricato
Il comma 3 del citato art. 192 D.lvo 152/2006 prevede che il responsabile dell’illecito abbandono sia tenuto alla corretta rimozione e smaltimento del rifiuto.
Si tratta di un obbligo, abbastanza prevedibile, che è sancito, in forma solidale, anche a carico del proprietario dell’area.
Qualora questo dovere dovesse essere disatteso, il Sindaco può disporre la rimozione dei rifiuti a spese del comune, ma a carico dei soggetti obbligati (mediante recupero coattivo degli importi anticipati per la descritta attività).
Pertanto, la descritta disposizione potrebbe, teoricamente, essere applicata anche nei riguardi dei fabbricati, in tutti quei casi in cui il responsabile dell’abbandono è ignoto, ma lo stabile si ritrova dei rifiuti da smaltire sulla propria area comune.
Tuttavia, devi sapere, che l’obbligo in esame non può riguardare quei proprietari e, quindi, quei condomini, dove non è possibile invocare alcuna responsabilità, per i fatti accaduti, né a titolo di dolo né a titolo di colpa; una conclusione sancita dalla stessa legge citata, ma anche confermata dalla giurisprudenza.
Secondo, infatti, la Cassazione «reato di abbandono di rifiuti, non sempre la posizione del proprietario o possessore dell’area può configurare un’ipotesi di concorso nel reato, tanto è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato, in modo pienamente condivisibile, che la semplice inerzia, conseguente all’abbandono da parte di terzi o la consapevolezza, da parte del proprietario del fondo, di tale condotta da altri posta in essere, non siano idonee a configurare il reato e ciò sul presupposto che una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell’art. 40 cod. pen., ovvero sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento (ex multis Cass. Sez. 3, n. 40528 del 10/6/2014).
Gli Ermellini proseguono precisando <proprietario del terreno non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che questi può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Cass. Sez. 3 n. 13606 del 28/03/2019».
Il Tar Campania (sent. n. 117/2019), infine, con riferimento al concessionario delle strade di proprietà statale, ha precisato che avere la gestione e il controllo delle predette aree «rappresenta un presupposto da solo non sufficiente per imporle ex art. 192, comma 3, cit., l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti su tali aree, essendo altresì necessario appurare, come ribadito innanzi, l’inverarsi dell’elemento soggettivo della responsabilità, che, appunto, richiede un preventivo accertamento in contraddittorio con l’interessato».
Pertanto, in linea generale, se nel tuo condominio sono stati, indebitamente, abbandonati dei rifiuti ad opera d’ignoti, non dovresti temere alcuna conseguenza. Il condominio, infatti, è, anch’esso, vittima dell’accaduto, non ha alcun obbligo d’impedire un evento sottratto alla propria disponibilità e non ha alcuna colpa, poiché non ha svolto alcuna attività di governo sul rifiuto abbandonato.
Per queste ragioni, l’eventuale ordinanza sindacale contenente l’ordine di rimozione a carico del condominio, soprattutto se emessa senza aver prima accertato alcuna concreta responsabilità del medesimo, andrebbe impugnata davanti al giudice amministrativo, poiché illegittima per le predette considerazioni.
Abbandono rifiuti in condominio: deterrenti
Per scongiurare l’abbandono dei rifiuti in condominio, un primo indiscutibile deterrente potrebbe essere rappresentato dall’istallazione di un impianto di video sorveglianza.
Infatti, la presenza dello stesso, peraltro opportunamente segnalata per non incorrere nella violazione della privacy di qualcuno, dovrebbe essere sufficiente a scoraggiare un vicino particolarmente incivile oltre a consentire l’individuazione certa dell’eventuale responsabile.
A questo proposito, potrebbe tornare utile anche la previsione di una multa contemplata dal regolamento condominiale. Infatti, fondandosi su prova certa (ad esempio, le immagini di video sorveglianza), l’assemblea potrebbe debitamente irrogarla al singolo residente che avrebbe abbandonato, indiscriminatamente, un rifiuto.
Anche questa opportunità, potrebbe fortemente scoraggiare condotte illecite ed incivili come quelle in esame.
Fonte: https://www.condominioweb.com/abbandono-rifiuti-in-condominio-quali-conseguenze.17013