Un amministratore di condominio è professionalmente formato per amministrare e curare i beni comuni e i servizi inerenti un condominio. Questa è una professione che oggi, diciamolo, dopo anni di “dilettantismo”e “approssimazione”, necessita di una serie di competenze tecniche acquisite in corsi specifici di formazione, ma sopratutto e direttamente sul campo.
Il ruolo e le mansioni, nonché le responsabilità, di un Amministratore di Condominio sono quindi quelle tipiche di un “potere esecutivo” rispetto a ciò che viene deciso dall’assemblea dei condomini. Inoltre, non scordiamo che all’amministratore è riconosciuta anche l’importane funzione di ‘rappresentante legale’ del condominio.
Un amministratore deve:

  1. occuparsi dei registri dell’anagrafe condominiale e dei verbali delle assemblee;
  2. tenere la contabilità del condominio, oggi facilitato dalle moderne modalità telematiche;
  3. calcolare le spese condominiali e ripartirle equamente tra i condomini;
  4. riscuotere i contributi ed effettuare i pagamenti necessari;
  5. seguire tutti gli adempimenti fiscali;
  6. adoperarsi, su delibera dell’assemblea condominiale, di far eseguire gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  7. convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale;
  8. vigilare che il regolamento condominiale sia rispettato;
  9. comunicare ai condomini tutte le informazioni di servizio.

Come si evince, un amministratore di condominio è chiamato, ogni giorno,a svolgere incarichi e compiti tipici di un professionista riconosciuto.
Questo farebbe (giustamente) ipotizzare che esista un albo professionale amministratori di condominio e, come per altre professioni, anche una obbligatorietà di iscrizione.
La verità invece è che attualmente, in Italia, NON esiste alcun obbligo d’iscrizione a un albo professionale (che, nei fatti, non c’è) per svolgere la professione di amministratore condominiale. Questo significa dunque che tale professione NON è regolamentata e neppure, di conseguenza, tutelata.

COSA SI INTENDE PER ORDINE O ALBO PROFESSIONALE?

L’ ordine professionale è una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, il cui fine è garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.
Lo Stato affida ad essa il compito di tenere aggiornato l’albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria.
I soggetti che ne fanno parte devono essere iscritti in un apposito albo, detto appunto albo professionale.
In Italia sono enti pubblici autonomi e il loro compito principale è la tutela dei cittadini in relazione a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi specifici.
Hanno inoltre il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati. L’esercizio di attività professionale, il cui esercizio è sottoposto all’iscrizione, configura il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo di una professione. Riguardo i comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, possono essere sanzionati con l’ammonimento, la sospensione e la radiazione. Ricordiamo che in Italia l’esercizio abusivo di una professione, riservata per legge agli iscritti ad un albo professionale, costituisce un reato che prevede sino a sei mesi di reclusione e una multa che va da 103 a 516 euro. In Italia esistono oltre 30 ordini ed albi professionali, numero che non combacia con quello degli altri paesi dove, nella maggior parte dei casi, conoscono esclusivamente l’albo dei medici e quello degli avvocati, come in Cina, Gran Bretagna, USA, se menzioniamo i paesi più grandi e con le economie più sviluppate.
L’iscrizione all’albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, perché consente di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni, ecc., la cui mancanza è punibile penalmente.

REQUISITI OBBLIGATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Premesso dunque che, al momento, non esiste ancora un albo professionale che tuteli la professione dell’Amministratore di condominio, bisogna però ribadire che, secondo l’Articolo 71 bis Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, chi desidera svolgere professionalmente questa attività deve comunque essere in possesso di specifici requisiti.
Tali requisiti variano a seconda che la professione sia svolta da una società o da una singola persona fisica.
Nel primo caso, l’amministratore di condominio deve essere uno degli amministratori della società e deve essere un socio illimitatamente responsabile.
Nel caso, più comune, che l’amministratore di condominio sia una persone fisica, questa non deve mai aver ricevuto condanne per delitti contro la PA; non deve essere stata interdetta o inabilitata; deve obbligatoriamente aver frequentato un corso di formazione specifico per amministratori di condominio; deve essere in possesso di almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; non deve essere stata sottoposta a misure di prevenzione poi diventate definitive;
deve essere in possesso dei diritti civili; deve effettuare, annualmente, formazione nell’ambito dell’amministrazione condominiale (aggiornamento amministratori di condominio).

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