Oggi, l’amministratore di condominio deve essere un professionista sempre all’altezza e in grado di affrontare ogni problematica che nasce nel mondo condominiale. Questo ovviamente si traduce in aggiornamento professionale continuo ed esperienza sul campo ma, allo stesso tempo, è fondamentale che il lavoro dell’amministratore sia svolto seguendo determinate linee guida e sottostando a norme etiche.
In poche parole anche l’amministratore di condominio è soggetto ad un codice deontologico e di comportamento, non solo nei riguardi dei condomini e del condominio amministrato, ma anche nei confronti dei colleghi.
La legge di riforma del condominio non ha stilato un vero e proprio codice deontologico, ma le associazioni di categoria, come ANACI, hanno il compito di redigerne uno per i propri associati.

Chiaramente, l’inosservanza del codice di comportamento, stilato dalle varie associazioni, in caso di inosservanza, comporta la possibile espulsione dal’associazione stessa.
Va da sé che, questo dettaglio è garanzia per tutti quei condomini che devono scegliere un amministratore e che, per farlo, si rivolgono ad un’associazione seria e virtuosa come ANACI.
Chiariamo che le associazioni di categoria non sono ordini professionali pertanto non prevedono sanzioni né provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
Esistono tuttavia delle linee guida che la L. n° 4/2013, sulle professioni non rientranti tra quelle che hanno un ordine professionale di appartenenza, ritiene debbano sempre essere presenti nei vari codici di comportamento e deontologici.
Si tratta di principi non molto diversi da quelli titpici di ogni professione che regolano i rapporti con i condomini, con gli altri associati ed i principi di trasparenza correttezza, lealtà, professionalità e competenza nello svolgimento dell’incarico professionale.

Essendo infatti una categoria di professionisti legati strettamente a terze persone e cose, per via delle mansioni da svolgere, il codice sancisce quanto segue “La figura dell’amministratore immobiliare e condominiale è basata sul principio legale del  mandato e  sul postulato morale  della  fiducia,  quindi, deve  esercitare  la  professione  con  dignità, coscienziosità professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto degli  utenti, dei condomini,  dei mandanti  e dei  colleghi”
Come si evince i requisiti, i principi deontoloci ed etici non sono stati coniati appositamente per l’amministratore, ma sono già presenti da sempre nel panorama delle professioni ordinistiche.
Tuttavia, il fatto che ora, sia la legge della riforma condominiale che quella che regolamenta le professioni non ordinistiche, abbiano voluto applicare i suddetti princípi anche all’amministratore del condominio, è un chiaro segno che questa professione oggi non è più considerata semplice dopolavoro.
Ma soprattutto che, questa, non è più una professione per dilettanti!

🔺Requisiti indispensabili per diventare Amministratore di Condominio.
Riguardo i requistiti che l’amministratore deve avere al momento dell’assunzione dell’incarico professionale, l’articolo 71 delle Dis. Att. c.c. impone al professionista di:

– non aver ricevuto condanne per reati contro la pubblica amministrazione,la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro reato non colposo per il quale la legge prevede la reclusione dai 2 ai 5 anni;

– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione definitive;

– non essere stati interdetti o inabilitati;

– non essere stati annotati tra gli elenchi dei protesti cambiari;

– aver conseguito il diploma di scuola media secondaria;

– nonché l’obbligo di frequenza di un corso professionale presso enti che svolgono formazione professionale periodica.

Attenzione! La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta l’immediata perdita dell’incarico per l’amministratore.

La violazione di alcuni dei principi deontologici e di comportamento è strettamente collegata alla responsabilità penale e civile dell’amministratore.
Dunque l’associazione di categoria, in tal caso, deciderà eventuali provvedimenti disciplinari fino all’espulsione dell’associato che ha violato le norme deontologiche.
In alcuni casi specifici l’associazione potrà persino costituirsi parte civile nel processo nei confronti dell’amministratore infedele ottenendo così un risarcimento dei danni anche in caso di responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

🔺Regole per amministratori di condominio
Le norme deontologiche degli amministratori passano da quelle generali e comportamentali, come ad esempio il principio di riservatezza, i rapporti con condòmini, colleghi e concorrenti, fino ad arrivare all’area dedicata alle sanzioni punitive per chi, pur essendo iscritto all’associazione dimostra comportamenti scorretti durante lo svolgimento delle mansioni.

🔺Amministratore e condomini!

Nello svolgimento dell’attività, l’amministratore deve attenersi al mandato che gli viene conferito dall’assemblea condominiale che lo ha nominato, svolgendo con competenza le funzioni che gli sono assegnate ed evitando che, nel suo operato, si generi un conflitto d’interessi tra sé e l’immobile amministrato o tra sé e qualcuno dei condomini, per evitare disparità illegali tra condòmini come, ad esempio, casi di favoreggiamento per l’accesso al credito statale per ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.

🔺Rapporti con altri amministratori colleghi

Secondo il codice è di fatto vietato all’amministratore di svolgere, in qualsiasi forma, atti di concorrenza sleale. In particolar modo è vietato sostituire un collega senza averlo previamente avvertito ed avere avuto notizia della definizione dei suoi rapporti con il condominio da amministrare. Per capirci, un amministratore di condominio non può prendere in carico un immobile da gestire se risulta essere gestito da un terzo soggetto ed il mandato è ancora in essere.

🔺Conflitto d’interessi
È vietato, quando si hanno delle strutture in carico, avere rapporti personali e/o interpersonali di favoreggiamento con imprese edili, imprese di manutenzione varia, enti governativi, uffici preposti o strettamente collegati agli immobili come ad esempio l’ufficio dei tributi del comune di riferimento, ecc.