Il piacere di una bella grigliata non è esente limitazioni, soprattutto in codominio, dove oltre al buonsenso è indispensabile rispettare diverse regole per evitare liti con i vicini

Dott.ssa Lucia Izzo

Con l’arrivo delle belle giornate prende il via anche la stagione delle grigliate, anche se per molti cimentarsi col barbecue è un’esperienza da fare tutto l’anno. Ma è necessario prestare attenzione quando si decide di “dare fuoco alle polveri”. Sono tante, infatti, le norme di comportamento e non solo che devono essere rispettate soprattutto in un ambito condominiale.

Le norme che riguardano il barbecue non si esauriscono nelle sole disposizioni contenute nel Regolamento condominiale, poiché è la stessa legge che disciplina con prescrizioni dettagliate alcuni aspetti quali distanze, immissioni e altri profili idonei a incidere sulla possibilità di grigliare in libertà.

Il mancato rispetto potrebbe comportare disagi e liti con i vicini che potranno anche finire direttamente innanzi al giudice.

Barbecue e immissioni

Indubbiamente, l’argomento più rilevante quando si parla di utilizzo del barbecue è quello legato alle immissioni di fumi e odori che da questo promanano.

Sul punto, la norma di riferimento è l’art. 844 del codice civile a norma del quale “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

In sostanza, l’utilizzo del barbecue è lecito e non può essere inibito, ma ciò purché i fumi emanati siano tollerabili per gli altri condomini. Quello della normale tollerabilità non è un criterio assoluto, ma “relativo” e viene di norma parametrato in relazione alla capacità di sopportazione dell’uomo medio.

La stessa norma non fissa dei parametri aritmetici per valutare la liceità delle immissioni, lasciando ai giudici la possibilità di un apprezzamento caso per caso che tenga conto di diversi fattori, ad esempio della condizione dei luoghi, del contesto specifico in cui si realizza l’accensione del barbecue, delle modalità con cui questo viene utilizzato, del fastidio provocato e così via.

La valutazione della tollerabilità

Lo stesso art. 844 c.c. precisa chiaramente che, nell’applicare la norma, l’autorità giudiziaria debba contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e possa, inoltre, tenere conto della priorità di un determinato uso.

Parte della giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 1606/2017), in materia di immissioni, ritiene che i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c. costituiscano accertamenti di natura tecnica che vengono di regola compiuti mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio con funzione “percipiente”, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone.

Pertanto, nonostante la legge non preveda un generalizzato divieto di utilizzare il barbecue in condominio, è necessario comunque assicurare che le immissioni siano tollerabili per i vicini. In caso contrario dovranno ritenersi vietate e potranno essere inibite ricorrendo all’autorità giudiziaria.

Regolamenti di condominio e comunali

Spesso, proprio per scongiurare l’insorgenza di liti, i regolamenti condominiali si occupano di regolamentare l’uso del barbecue, ad esempio limitandolo ad alcuni giorni e ad alcune fasce orarie, oppure addirittura vietandolo del tutto.

La giurisprudenza, seppur con pronunce talvolta risalenti nel tempo, ritiene che i condomini possano disciplinare con il regolamento di condominio i loro rapporti reciproci in materia di immissioni di fumo, anche con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile (cfr. Cass. n. 1195/1992).

Sovente, sono anche i Comuni di residenza ad occuparsi di “normare” grigliate e barbecue ponendo limiti magari in alcuni periodi dell’anno e per ragioni di sicurezza. Anche in tal caso è sempre bene verificare la sussistenza di eventuali divieti poiché potrebbe essere impedita l’accensione di fuochi, di qualsiasi genere e anche in luoghi privati.

Posizione del barbecue e distanze

Il regolamento condominiale ben può recare regole anche quanto al posizionamento del barbecue, sempre per evitare rischi alla sicurezza e per evitare di creare fastidio agli altri condomini.

Per quanto riguarda la materia delle distanze , invece, è possibile applicare quanto stabilito dagli artt. 890 e 873 del codice civile, purchè si faccia riferimento a delle costruzioni vere e proprie. Si pensi, ad esempio, a quei barbecue in muratura , fissi e ancorati al suolo, magari muniti di camino per lo scarico dei fumi.

Non si tratta, ovviamente, dei barbecue “portatili” in quanto questi non sono manufatti, ma oggetti mobili la cui collocazione può essere decisa e modificata liberamente, pur nel rispetto delle eventuali disposizioni regolamentari su tali aspetti e, ovviamente, della disciplina relativa alle immissioni.

Un importante precedente in tal senso si rintraccia nella sentenza n. 15246/2017 della Corte di Cassazione nella quale il barbecue in muratura è stato assimilato a un vero e proprio forno ex art. 890 del codice civile.

Tale norma precisa che chi vuole fabbricare un’opera simile presso il confine, potendo sorgere pericolo di danni, dovrà osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

Il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato a una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima.

In difetto di una disposizione regolamentare, invece, si avrà pur sempre una presunzione di pericolosità, seppur relativa, che potrà essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino (cfr. Cass. n. 22389/2009 e n. 3199/2002).

Oltre alle distanze prescritte da regolamenti locali, qualora il condòmino intenda posizionare sul balcone un barbecue in muratura o similare, dovrà rispettare anche la previsione di cui all’art. 1122 c.c. che impedisce al condomino di eseguire, nell’unita immobiliare di sua proprietà o in quelle attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, opere che rechino danno alle parti comuni o determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso, dovrà esserne data preventiva notizia all’amministrazione che ne riferirà all’assemblea.

Fonte: https://www.condominioweb.com/barbecue-in-condominio-le-cose-da-sapere.16950