Tutela penale e civile contro polvere, briciole, rifiuti e sostanze liquide rovesciate dal balcone del condòmino che abita di sopra.

Avv. Mariano Acquaviva – Foro di Salerno

Mantenere lindo e pinto il proprio appartamento è cosa difficile, e diventa impresa ardua se l’inquilino del piano superiore getta di sotto i propri rifiuti: avanzi del pranzo, briciole, terriccio o anche della semplice polvere. Lo stesso dicasi se dal piano superiore giunge l’acqua utilizzata per innaffiare i fiori.

Comportamenti purtroppo molto comuni nelle realtà condominiali, idonei però a far sorgere una vera e propria responsabilitàsia civile che penale : la giurisprudenza è infatti granitica nel ritenere che l’inquilino che, con la propria condotta, imbratta l’appartamento altrui risponde del reato di getto pericoloso di cose.

Affinché si integri il reato, però, occorre che la condotta dell’inquilino sia effettivamente idonea a sporcare la proprietà di terzi, ovvero a ingenerare un qualche tipo di molestia.

Dunque, colui che puntualmente si vede cadere le briciole dal balcone superiore può difendersi sporgendo una denuncia alle autorità solamente al ricorrere di alcune circostanze.

Il mero scuotimento di tappeti o di tovaglie potrebbe non essere sufficiente a far integrare la contravvenzione.

Ciò non significa che la vittima di tali comportamenti non possa fare nulla per tutelarsi: è sempre possibile chiedere il risarcimento dei danni oppure, ove il regolamento condominiale lo consenta, l’irrogazione di una multa.

Il reato di getto pericoloso di cose

L’art. 674 del codice penale punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206 chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

Si tratta di una contravvenzione, cioè di un reato minore che, seppur connotato da una limitata carica lesiva, può essere imputato anche a colui che commette involontariamente una delle condotte sanzionate. In altre parole, l’inquilino del piano di sopra rischia di essere denunciato se abitualmente versa i propri avanzi e rifiuti sul balcone inferiore anche non avendo l’intenzione di arrecare un danno.

Affinché si integri il reato di getto pericoloso di cose occorre che ciò che sia versato nella proprietà altrui abbia una intrinseca capacità di sporcare i beni, ovvero di molestare le persone; è dunque evidente che la polvere o le briciole non siano sempre in grado di insudiciare la proprietà di altri, né di arrecare un vero e proprio disturbo.

Il getto pericoloso deve ricadere su un luogo di pubblico transito ovvero in un luogo privato di comune o di altrui uso: ciò significa che commette reato non solo il condòmino che sporca il balcone dell’inquilino del piano di sotto, ma anche colui che imbratta un’area comune, tipo il cortile o l’androne condominiale.

In quanto contravvenzione, il reato di getto pericoloso di cose è procedibile d’ufficio: ciò significa che chiunque può denunciare questa condotta illecita, anche colui che non ne è vittima diretta. Questo vuol dire che il condòmino che, villanamente, getta i rifiuti dal balcone, può essere denunciato da chiunque si accorga del fatto illecito.

Briciole dal balcone e reato di getto pericoloso: la Cassazione

Come anticipato in premessa, scuotere la tovaglia o il tappeto dal balcone, con l’effetto di far precipitare di sotto ciò che v’era depositato, non costituisce in automatico il reato di getto pericoloso di cose.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 27625 dell’11 luglio 2012), lo spolvero di tappeti e tovaglie, idoneo a provocare il versamento di briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo dell’inquilino del piano inferiore, non costituisce il reato di getto pericoloso di cose, «perché lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice.

Essa, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti».

Ciò non significa, però, che le briciole dal balcone superiore costituiscano sempre una condotta penalmente irrilevante: e infatti, tale comportamento potrebbe integrare reato allorquando, insieme alle briciole o alla polvere, letteralmente “piovano” anche altre sostanze, tipo l’acqua utilizzata per innaffiare le piante o per pulire la superficie del terrazzo o del balcone.

Per giurisprudenza pressoché pacifica (ex plurimus : Corte di Cassazione, sentenza n. 21753 del 28 maggio 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 15956 del 10 aprile 2016), anche l’acqua o il terriccio lasciati cadere dal piano superiore nella proprietà sottostante in occasione dell’innaffiamento delle piante integra il reato di getto pericoloso di cose.

Da tanto deriva che, qualora dal balcone del piano superiore il condòmino lasci cadere briciole e polvere miste ad acqua, la combinazione di tali elementi non possa che integrare il reato, atteso che l’imbrattamento è l’inevitabile risultato finale della condotta.

In un’ipotesi del genere, dunque, sarà possibile difendersi sporgendo denuncia contro l’inquilino del piano superiore che, imperterrito, continua a ignorare le lagnanze di chi è costretto a ripulire il proprio balcone continuamente.

Briciole e polvere dal balcone superiore: la tutela civile

Contrariamente a quanto si possa pensare, la tutela penale non sempre è la migliore: al di là delle ipotesi in cui non è affatto possibile invocare l’egida della denuncia/querela, a volte si ottengono maggiori risultati mediante un’azione civile.

Se l’inquilino del piano superiore è imperterrito nel riversare briciole e polvere al piano di sotto, è sempre possibile proporre un’azione giudiziaria volta a ottenere l’inibitoria del comportamento e il risarcimento dei danni.

L’azione civile contro il condòmino del piano di sopra può essere validamente intrapresa solamente a determinate condizioni, e cioè: che la condotta molesta sia reiterata nel tempo e non episodica; che sia possibile provare l’illecito e il conseguente pregiudizio patito.

È evidente che il punto più difficile è la dimostrazione non solo e non tanto della condotta illegale (per quello è sufficiente una testimonianza oppure una ripresa video o fotografica), quanto del danno subito, in assenza del quale non è possibile invocare alcun risarcimento. Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat : l’onere della prova è a carico di chi fa valere in giudizio un diritto. Su questo punto c’è poco da dibattere.

Nei casi più evidenti sarà possibile provare il danno allegando fotografie oppure perfino una perizia debitamente documentata: ciò può accadere nel caso in cui dal balcone del piano superiore precipitino, oltre a briciole e polvere, sostanze corrosive (come la candeggina) oppure ad alta capacità di imbrattamento (olio, vino, detersivo, ecc.).

In ogni caso, è possibile rimettersi alla valutazione equitativa del giudice, affinché, in qualità di peritus peritorum, stimi il danno secondo il suo prudente apprezzamento.

Briciole dal balcone e multa condominiale

Sempre sul versante civilistico è possibile invocare un’ulteriore tutela: quella condominiale. Per difendersi dalle briciole dal balcone superiore è possibile chiedere l’applicazione delle regole stabilite all’interno del regolamento condominiale e, nello specifico, l’irrogazione di una multa, ove prevista.

La legge (art. 70 delle disposizioni attuative al codice civile) stabilisce che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, a tenore del quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Dunque, se il regolamento condominiale prevede espressamente che non è possibile riversare briciole, polvere o qualsiasi altro rifiuto dal proprio balcone, questa condotta potrebbe essere sanzionata in seno all’assemblea mediante l’applicazione di una multa da devolvere all’intero condominio.

Si tratterebbe di un vero deterrente per il condòmino maleducato, al quale potrebbe non fare paura una denuncia o un atto ci citazione, ma che potrebbe tremare davanti al concreto e immediato esborso di una somma di danaro.

Si badi bene, però, che la multa condominiale, seppur prevista nel regolamento, non scatta automaticamente ad ogni infrazione, ma solamente se l’assemblea, regolarmente convocata e costituita deliberi secondo la maggioranza sopra indicata.

Da tanto deriva un’ulteriore, fondamentale conseguenza: è l’assemblea condominiale a dover decidere se ricorrono i presupposti per comminare una multa. L’assemblea, dunque, si trasformerà in un consesso giudicante infuocato (ancor più del solito) in cui si dibatterà sulla responsabilità di uno dei condòmini.

Per difendersi dalle briciole del balcone superiore e ottenere la sanzione auspicata, dunque, è bene munirsi di prove documentali concrete da sottoporre all’attenzione degli altri partecipanti.

Nel caso in cui il condòmino multato decida di non pagare, l’amministratore potrà agire coattivamente nei suoi riguardi per il recupero del credito, magari chiedendo all’autorità giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo al quale, se non ottemperato, seguirà il precetto e il pignoramento dei beni.

Fonte: https://www.condominioweb.com/briciole-dal-balcone-superiore-come-difendersi.16974