Come sappiamo, un condominio con almeno 9 condòmini, deve obbligatoriamente avere un amministratore di condominio. È bene sapere che, ai sensi dell’articolo 71bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile, può essere nominato amministratore solo chi ha frequentato prima un corso di formazione iniziale, continuando poi con la formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale.
Come abbiamo premesso, la norma dell’articolo 71bis prevede due obblighi imprescindibili per l’amministratore:
• aver partecipato ad un corso di formazione iniziale (ossia svolto prima della nomina);
• partecipare alla formazione periodica (da svolgere annualmente).
In mancanza di questi due obblighi fondamentali, l’amministratore di condominio non può svolgere la professione, in quanto VIOLA LA LEGGE.

🔺La formazione è obbligatoria quando l’amministratore è un condomìno?
Se i compiti di amministratore vengono delegati a uno dei condomìni dello stesso stabile, la formazione allora non è necessaria. Inutile specificare però che, in tal caso, il condominio si assume tutti gli eventuali rischi e conseguenze della mancata e adeguata formazione di colui che si occuperà della gestione del loro immobile.

🔺ATTENZIONE! È importante tener conto che, considerando il numero di adempimenti che un amministratore deve curare, e la responsabilità (anche penale) cui egli è sottoposto, è sempre bene nominare una professionista che abbia la preparazione adeguata, e che, soprattutto, si aggiorni regolarmente vista l’evoluzione continua della normativa in materia.

🔺I CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione devono esser tenuti da professionisti in campo giuridico ed economico, esperti nell’amministrazione condominiali, e deve esserci anche un responsabile scientifico. Il corso di formazione iniziale deve essere di almeno 72 ore di lezione. Invece, quelli di formazione periodica devono avere una cadenza annuale e devono prevedere almeno 15 ore di lezione per corso.

Gli argomenti trattati nei corsi di aggiornamento:
• amministrazione condominiale: compiti e poteri dell’amministratore;
• diritti reali in materia di proprietà edilizia e comproprietà degli edifici;
• sicurezza degli edifici (requisiti di staticità, di risparmio energetico,sistemi di riscaldamento, impianti idrici, etc.);
• problematiche e controversie relativi all’uso degli spazi comuni, ai regolamenti condominiali, alla ripartizione dei costi in base alle tabelle millesimali;
• normativa urbanistica;
• contratti, in particolare quello d’appalto e di lavoro subordinato;
• contabilità;
• tecniche pratiche di risoluzione dei conflitti;
• informatica.
A fine corso, viene rilasciato un attestato di Esperto in amministrazione condominiale ed immobiliare, che dimostri il superamento di un esame valutativo.

🔺L’assemblea ha diritto di chiedere all’amministratore gli attestati?
L’assemblea di condominio può chiedere all’amministratore di esibire gli appositi attestati o certificati rilasciati dagli organizzatori dei corsi: ciò vale sia per il corso iniziale che per la formazione periodica.

🔺Si può revocare l’amministratore di condominio che non partecipa ai corsi di formazione?
Assolutamente sì! Il condominio può revocare l’amministratore se questo non ha frequentato il corso iniziale di formazione, o se non si aggiorna periodicamente e soprattutto se non esibisce all’assemblea gli attestati di formazione, nonostante la richiesta di quest’ultima.
In queste ipotesi, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per chiedere e ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore che non documenti la frequenza dei corsi di aggiornamento periodico.
Si ritiene nulla la nomina di un amministratore che non abbia mai frequentato il corso di formazione iniziale o non sia in regola con la formazione periodica già al momento della nomina.

🔺ATTENZIONE!

Si tenga conto che questo obbligo si estende anche a tutte le categorie di professionisti che decidono di svolgere anche quella di amministratore condominiale. Ad esempio, anche il commercialista È TENUTO ad effettuare il corso di formazione per l’abilitazione e la formazione periodica prevista dal D.M. 140/2014. Non è sufficiente per assolvere ai doveri stabiliti dall’articolo 71 bis disp att c.c. contare solo sulla formazione del proprio ordine di appartenenza.