L’amministratore di condominio, una volta assunto l’incarico, ha il compito di occuparsi della gestione del condominio rispettando una serie di doveri e responsabilità specificatamente indicate dalla legge. Premesso ciò, la domanda nasce spontanea: questo professionista è tenuto per legge, a rispondere sempre e a tutte le richieste di ciascuno condòmino?
Diciamo subito che l’amministratore di condominio deve per legge ( in alcune situazioni per obbligo e dovere e in altre per cortesia) rispondere non solo ai consiglieri ma anche a qualsiasi condomino che lo interpelli sottoponendo qualche quesito o richiesta.

🔺 Ha l’obbligo di rispondere a qualsiasi condòmino nei seguenti casi:
• se un qualsiasi condòmino chiede copia dei registi condominiali o del regolamento di condominio e delle tabelle;
• se un qualsiasi condominio chiede la convocazione dell’assemblea per deliberare lavori straordinari ad esempio quelli relativi all’abbattimento di barriere architettoniche;
• se la richiesta è per accedere ai documenti condominiali;
• se si chiede l’attestazione dello stato dei pagamenti;
• se si chiede la convocazione dell’assemblea di condominio per deliberare la revoca dal suo stesso ruolo;
• in ogni situazione in cui una risposta da parte dell’amministrazione di condominio è dovuto per contratto, per esempio nei casi di segnalazioni danni, o di guasti di cose comuni, richieste di danni, ecc;

🔺 Casi in cui l’amministratore non è tenuto a rispondere a ogni singolo condòmino

Precisiamo, però, che non sempre l’amministratore di condominio che non risponde ai condomini è inadempiente perchè ci sono casi in cui, per legge, l’amministratore non è tenuto a rispondere a qualsiasi condòmino. Per esempio, nei casi di richieste inutili, o di preoccupazioni infondate, o, ancora, quando un condomino fa domande o richieste già fatte e a cui l’amministratore ha già risposto. L’amministratore di condominio non ha, infine, alcun obbligo di rispondere ai condomini se interpellato nelle situazioni di rapporti tra vicini. In questo caso, infatti, non sussiste alcun dovere nè responsabilità dell’amministratore.

🔺 Molestie e stalking nei confronti dell’amministratore di condominio

Attenzione! Occorre sapere che, nonostante l’amministratore sia obbligato a informare i mandanti (condòmini) e di agire nel loro interesse, il rapporto contrattuale non giustifica chiamate continue, messaggi inopportuni e altre condotte che possano turbare la normalità della vita dell’amministratore.
È bene quindi non stressare eccessivamente l’amministratore, altrimenti c’è il rischio di una condanna per stalking.
Lo stalking ai danni dell’amministratore di condominio si verifica ogni volta che:
• la condotta del singolo condòmino possa essere qualificata come minacciosa o molesta;
• la medesima condotta sia ripetuta a breve distanza di tempo per almeno due volte (non costituisce stalking, ad esempio, quattro telefonate fatte a distanza di molti mesi);

È bene sapere che lo stalking condominiale verticale ai danni dell’amministratore si può verificare anche nel caso in cui la richiesta del condomino sia legittima. Per esempio anche qualora un condòmino insistesse per vedere la documentazione condominiale in possesso dell’amministratore, e l’amministratore di condominio fosse obbligato ad esibirla!
Così come è vero che se l’amministratore si oppone alla legittima richiesta, di uno o più condomini, incorre nella responsabilità civile prevista dal codice, con tanto di rischio di revoca… altrettanto vero è che se le richieste sono insistenti e diventano moleste, allora la condotta del condòmino rischia di integrare il delitto di stalking. Ciò avviene dunque anche se il rifiuto dell’amministratore è ingiustificato.
I condòmini, contro il diniego illegittimo dell’amministratore, possono al massimo agire utilizzando gli strumenti legali a loro disposizione (ad esempio, chiedendo al giudice di ordinare all’amministratore l’esibizione documentale), senza la necessità di sfociare in una condotta penalmente rilevante.
( Anche un creditore che tormenta il proprio debitore per ottenere la riscossione di quanto dovuto risponde di stalking se supera i limiti dell’agire consentito!!)

🔺 Stalking all’amministratore: esempi

Rientrano nella stalking tutti i comportamenti reiterati di tipo persecutorio come minacce, molestie o atti lesivi che possono creare un disagio psichico o fisico, che condizionano lo svolgimento di una normale vita quotidiana.

Costituiscono molestie suscettibili di tramutarsi in stalking le continue richieste (anche se legittime!!) inoltrate all’amministratore a tutte le ore del giorno e/o della notte; le telefonate e i messaggi assillanti; i pedinamenti e gli appostamenti.
Costituiscono stalking ai danni dell’amministratore le continue ingiurie e diffamazioni sul suo conto, i danneggiamenti, le velate minacce e ogni altro tipo di intimidazione.

Attenzione! Contro questi comportamenti, l’amministratore è legittimato a sporgere querela entro il termine massimo di sei mesi dall’ultimo atto molesto